mercoledì 30 aprile 2008

DANNO MORALE


Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 8973 del 7 aprile 2008
Danno morale riconosciuto al lavoratore infortunato: cosa garantisce la polizza all’azienda
Il datore di lavoro è esonerato solo se dimostra di averlo adeguatamente protetto
Redazione - RM - Pubblicata il 28/04/2008

Con sentenza del 7 aprile 2008, n. 8973, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso avanzato da una società che era stata condannata dalla Corte d’Appello al pagamento del danno morale in favore del dipendente infortunato sul posto di lavoro. La Corte, infatti, ha ritenuto la società responsabile della mancata adozione delle misure di protezione per violazione dell’articolo 2087 del Codice civile (“Tutela delle condizioni di lavoro”), stabilendo che il datore di lavoro deve dimostrare di aver adempito all’obbligo di protezione del dipendente infortunato. In caso contrario deve rispondere del danno morale.Fatto e dirittoUn dipendente, vittima di un infortunio sul lavoro (a seguito dello scoppio di una gomma di un camion aziendale all'atto del rigonfiaggio dopo la riparazione), aveva ottenuto dall'Inail l'indennità per l'inabilità temporanea e la costituzione di una rendita per l'inabilità permanente.Al tempo stesso chiedeva la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico e del danno morale.La società convenuta contestava tale domanda e chiamava in causa la compagnia di assicurazioni (Sai), che si costituiva ed eccepiva la non operatività della polizza.Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il datore di lavoro al risarcimento del danno biologico e morale nella misura di L. 183.760.000, oltre accessori di legge, condannando la compagnia assicuratrice a tenere indenne la società.La Sai in Corte d’Appello opponeva l'inoperatività della polizza e chiedeva alla società assicurata la restituzione della somma di Euro 133.246 corrisposta all'infortunato in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché di sentir dichiarare che la somma determinata dal Tribunale era fissata ai valori attuali e non doveva essere rivalutata. Il dipendente, a sua volta, proponeva appello incidentale, chiedendo che fosse determinata in maggior misura la somma liquidata a titolo di danno morale. La società, infine, proponeva appello incidentale condizionato mirato alla reiezione della domanda dell'infortunato e, in subordine, alla dichiarazione che la somma eventualmente spettante non era soggetta a rivalutazione.La decisione della Corte di AppelloLa Corte di Appello riformava la sentenza respingendo la domanda di garanzia e condannava la società a rimborsare alla Sai la somma da questa pagata all'infortunato oltre interessi; condannava altresì la stessa società a pagare in favore dell’infortunato la somma liquidata dal primo giudice con l’aggiunta degli interessi legali sul capitale (devalutato di anno in anno dal giorno del sinistro a quello della sentenza di primo grado) e degli interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza impugnata a quella del pagamento.Per la corte d’Appello, infatti, la clausola della polizza di assicurazione prevedeva solo la garanzia della responsabilità civile e copriva solo il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche il danno morale e biologico, aventi natura non patrimoniale.Per questo la società assicurata doveva restituire alla Sai la somma da questa già corrisposta all'infortunato in esecuzione della prima sentenza.La Corte d’Appello, poi, rigettava l'appello della società (in quanto aveva accertato la responsabilità del datore nell'incidente) ed accoglieva il motivo subordinato proposto dal datore, rilevando che l'obbligazione di risarcimento del danno biologico e di quello morale sono debiti di valore che debbono essere quantificati al momento della loro liquidazione (e quindi al momento della pronunzia della sentenza), di modo che, per evitare indebiti arricchimenti, gli interessi avrebbero dovuto essere pagati dalla data del sinistro alla data della sentenza, ma non sulla somma determinata al momento della pronunzia, bensì su quella devalutata di anno in anno fino alla data del sinistro.Per quanto attiene all'appello dell'infortunato, la Corte d’Appello aveva ritenuto adeguato l'importo fissato per il risarcimento con riguardo sia alla personalizzazione del danno che alla ai criteri di liquidazione adottati.Contro tale sentenza, la società ha presentato ricorso in Cassazione, cui hanno risposto con controricorso la Fondiaria-Sai s.p.a. (nuova ragione sociale della soc. Sai) ed il dipendente che ha proposto anche ricorso incidentale. La decisione della Corte di CassazioneLa Corte di Cassazione ha riconfermato il principio costantemente affermato dalla stessa e cioè che l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione circa la portata e l'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione. In ordine alla garanzia della polizza della Sai, la Corte di Cassazione ha condiviso poi quanto deciso dalla Corte d’Appello che aveva stabilito che tale garanzia veniva offerta solo per quanto il datore fosse tenuto a pagare «quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del t.u. D.P.R. 30.6.65 n. 1124 per gli infortuni... da essi sofferti», e quindi solo per coprire il danno patrimoniale e non anche quello biologico e quello morale, richiamando la corposa giurisprudenza di legittimità che esclude (nel regime antecedente al d.lgs. n. 38 del 2000) la copertura di tali voci di danno dalla assicurazione antinfortunistica obbligatoria.La Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha respinto quindi il ricorso della società che era ricorsa in Appello per essere stata condannata al pagamento del danno morale in favore del dipendente infortunato sul posto di lavoro ed ha ritenuto la stessa società responsabile della mancata adozione delle misure di protezione per violazione dell’articolo 2087 del Codice civile (“Tutela delle condizioni di lavoro”). Con tale sentenza la Cassazione ha stabilito quindi che il datore di lavoro deve dimostrare di aver adempito all’obbligo di protezione del dipendente infortunato, altrimenti in caso contrario deve rispondere del danno morale.Per la Corte di Cassazione il contratto di lavoro obbliga uno dei contraenti (il datore di lavoro) a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica dell'altro ex art. 2087 c.c., e per questo non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, dato che la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c. cioè di aver dimostrato di aver prestato tutte quelle misure necessarie per evitarlo.Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, una volta ricostruita nella sua materialità la dinamica dell'infortunio, ha concluso per la responsabilità del datore di lavoro sia ai sensi dell'art. 2049 c.c. (per l'ipotesi che si ritenesse che l'ordine da cui era scaturito il sinistro fosse stato impartito da persona diversa dal legale rappresentante dell'impresa), sia per violazione di specifiche norme antinfortunistiche, sia per violazione dell'art. 2087 c.c., ritenendo così giustificata, per i principi sopra indicati, la condanna al risarcimento del danno morale del datore.Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 8973 del 7 aprile 2008

IL QUESTORE DI SALERNO MODIFICA L'ART. 8 - DENUNCIATO ISPETTORE DI POLIZIA

IL QUESTORE DI SALERNO DANDO ASCOLTO ALLE NOSTRE RICHIESTE HA APPORTATO LA SOSPIRATA E NECESSARIA MODIFICA ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO QUESTORILE DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE DIPENDENTI DA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA LA SUDDETTA MODIFICA PREVEDE CHE LE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE ADIBITE AL SERVIZIO DI VIGILANZA SALTUARIA DI ZONA DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 06.00 ALLORQUANDO SI TROVINO AD ISPEZIONARE OBIETTIVI IN ZONE ISOLATE O DIFFICILMENTE ISPEZIONABILI DA UNA SOLA GUARDIA PARTICOLARE GIURATA ESSE DEBBONO ESSERE UTILIZZATE DAI RISPETTIVI ISTITUTI DI VIGILANZA DA CUI DIPENDONO ALMENO IN COPPIA.
QUESTA MODIFICA CONSENTE ALLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE DI LAVORARE CON MAGGIORE SICUREZZA E TRANQUILLITA' CON L'AUGURIO CHE GLI ISTITUTI SI ADOPERINO AL PIU' PRESTO PER DARE SEGUITO A QUANTO DISPOSTO DAL SIG. QUESTORE E SOPRA RIPORTATO ED INVITO LE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE A SEGNALARE A CODESTA SEGRETERIA PROVINCIALE GLI ISTITUTI DI VIGILANZA CHE CONTINUERANNO NONOSTANTE LA MODIFICA DELL'ART.8 AD UTILIZZARE UNA SOLA GUARDIA PARTICOLARE GIURATA PER I SERVIZI SOPRA CITATI.

FRANCESCO PELLEGRINO

domenica 27 aprile 2008

LA SCORTA E IL TRASPORTO VALORI

LA SCORTA E IL TRASPORTO VALORI








Il servizio di prelevamento, scorta, trasporto, custodia e riconsegna dei valori, comporta una serie di problematiche inerenti la sicurezza del valore e di chi lo scorta. La Metrosistemi le ha risolte con l'esperienza diretta e con la soddisfazione delle sempre più crescenti richieste dell'Utenza.Per questo, oltre a garantire una completa fornitura del servizio e quindi anche una precisa personalizzazione che si adatta ad ogni singola esigenza, offre allo stesso tempo professionalità ed un livello di equipaggiamento sempre all'avanguardia per il proprio personale autorizzato.
Le Caratteristiche che ci distinguono:
Dotazioni speciali e sempre evoluti per i mezzi Blindati, allestimenti secondo specifiche direttive: Tipo di blindatura, sicurezza passiva e attiva, collegamenti radio e satellitari...
Impiego di Guardie Giurate specificatamente addestrate
Procedure diversificate in funzione delle situazioni e delle tipologie di servizio
Massimo rispetto delle normative che ne regolano la gestione. (
vedi Norme Vigenti)




Il TrasportoIl principale servizio che garantisce ai Clienti di ridurre il rischio di permanenza dei valori presso la propria sede e consentire quindi il miglioramento del livello di sicurezza nei confronti della loro Clientela.Un servizio prezioso, per il carico che trasporta ma soprattutto per i vantaggi che offre, è rappresentato dal trasporto dei valori che vengono, agli orari stabiliti, prelevati dalle Guardie Giurate equipaggiate e poi custoditi nel Caveau centrale.Il Servizio é particolarmente indicato per banche, enti pubblici, istituzioni, commercianti (gioiellerie, pelliccerie ecc.), grandi magazzini, aziende commerciali e consorzi di imprese.
Con sistema SQS NEW!La peculiarità e l'innovatività di questo servizio sono date dalle valigie SQS utilizzate per trasportare il denaro. Queste valigie elettroniche permettono di contenere anche fino a 500.000 euro per ogni valigia (nel caso del Q Collector 400) permettendo il trasporto in piena sicurezza; tale sicurezza viene data dal sistema di macchiatura del denaro che, in caso di tentativo di forzatura della valigia, rilascia, per mezzo di una detonazione interna, del liquido indelebile che macchia irrimediabilmente il denaro contenuto. Il sistema è ricnosciuto dal Ministero dell'Interno che ne ha permesso l'utilizzo in Italia a seguito di approfonditi test sul sistema di protezione della valigia e sull'indelebilità del denaro macchiato. Inoltre questo sistema aumenta notevolmente la sicurezza delle nostre e Guardie Particolari Giurate che sono comunque particolarmente addestrate ed equipaggiate per lo specifico servizio e che sono costantemente in contatto radio con la Centrale Operativa.(
vedi Norme Vigenti)
Con Furgone BlindatoFurgoni blindati muniti di sofisticate attrezzature di sicurezza garantiscono un servizio completo per 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno; Guardie giurate particolarmente addestrate ed equipaggiate per lo specifico servizio, rimangono in contatto radio con la Centrale Operativa.(
vedi Norme Vigenti)
Con Auto BlindataAuto blindate per espletare servizi meno ingombranti, ma per questo motivo non meno importanti da non adottare misure di sicurezza che garantiscano alla pari di un furgone.(
vedi Norme Vigenti)
Con Auto Non BlindataA seconda delle esigenze del Cliente si puo adottare anche il semplice trasporto su auto normali in cui la sicurezza è cmq garantita dall'esperienza e dall'equipaggiamento delle nostre Guardie Particolari Giurate.(
vedi Norme Vigenti)

sabato 26 aprile 2008

COLLABORAZIONE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE


SOLIDARIETA' AL POPOLO TIBETANO




INVITO GLI UTENTI DI QUESTO SITO A COLLEGARSI SUL LINK http://www.olimpiadi-pechino.org/ DOVE TROVERETE IL LINK PER SOLIDALIZZARE CON IL POPOLO TIBETANO VITTIMA DELLA INAUDITA FEROCIA DEL GOVERNO COMUNISTA CINESE.



FRANCESCO PELLEGRINO

GUARDIE GIURATE INCARICATE DI PUBBLICO SERVIZIO


GUARDIE GIURATE INCARICATE DI PUBBLICO SERVIZIO
testo in vigore dal: 9-4-2008
GAZZETTA UFFICIALE N°59 ART.4 DEL 08/04/2008

Art. 4.Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblicasicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materiadi recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenzadella Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causaC-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testounico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi disicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustiziaresa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguentimodificazioni: a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per contodi terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e lalicenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' direcupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni dilegge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'. Per le attivita' previste dal sesto comma del presente articolo,l'onere di affissione di cui all'articolo 120 puo' essere assoltomediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza edelle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delleoperazioni consentite e delle relative tariffe. Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a comunicarepreventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessal'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambitoterritoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti dipubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sonotenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degliufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle personecon cui trattano compiuta informazione della propria qualita' edell'agenzia per la quale operano.»; b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, e' inserito ilseguente: «Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivicompreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione,amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle suearticolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza dicondanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previstidall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall'articolo 10della legge 31 maggio 1965, n. 575.»; c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente: «Art. 134-bis (Disciplina delle attivita' autorizzate in altroStato dell'Unione europea). - 1. Le imprese di vigilanza privatastabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possonostabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza deirequisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dallalegge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico,tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri gia'assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorita' delmedesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto. 2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza ecustodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membrodell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalita'indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico. 3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a sottoscrivere, inmateria di vigilanza privata, accordi di collaborazione con lecompetenti autorita' degli Stati membri dell'Unione europea, per ilreciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e dellecondizioni necessari per lo svolgimento dell'attivita', nonche' deiprovvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»; d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedimaggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse; e) all'articolo 135, il sesto comma e' abrogato; f) all'articolo 136, il secondo comma e' abrogato; g) all'articolo 138: 1) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con lemodalita' individuate nel regolamento per l'esecuzione del presentetesto unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione deirequisiti minimi professionali e di formazione delle guardieparticolari giurate.»; 2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolaregiurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea ilprefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nelloStato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.»; 3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giuratenell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobilied immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di un pubblico servizio
.».

martedì 22 aprile 2008

GUARDIA GIURATA AGGREDITA E FERITA



Solo, di sera: in due arrivano in moto e lo prendono a mazzate

lunedì 21 aprile 2008
MARTANO/CARPIGNANO - Sta vigilando sul costruendo parco eolico quando arrivano e gli tolgono pure la pistola. Una serata di terrore per una guardia giurata.

Ieri alle 21.45 circa, in contrada "Canfore", nell'agro del Comune di Carpignano Salentino, una guardia giurata della sveviapol, mentre ispezionava i lavori di costruzione del parco eolico, veniva aggredito con calci e pugni da due individui travisati da passamontagna che si davano poi alla fuga a bordo di una moto di grossa cilindrata.
Durante la colluttazione gli veniva sottratta pistola in dotazione, rinvenuta poco dopo dallo stesso vigilante nelle vicinanze del luogo dell’aggressione. Il vigilante veniva accompagnato presso l'ospedale di Scorrano, dove gli è stato diagnosticato un "trauma distorsivo e contusivo rachide cervicale e trauma chiuso dell’addome" con prognosi di 15 giorni.

domenica 20 aprile 2008

GUARDIA GIURATA CORPO A CORPO CON MALVIVENTE




Corpo a corpo tra ladro e metronotte
Furti in 2 distributori a Fiorenzuola, incappucciato minaccia il vigilantes con un vetro
FIORENZUOLA - Mentre scende dall'auto, il metronotte si trova di fronte un ladro col passamontagna in testa che cerca di colpirlo con un vetro rotto. Senza perdere un istante, la guardia giurata riesce a scansare in tempo il colpo riparandosi con la portiera della vettura. Ne segue una colluttazione che si conclude con la fuga del malvivente e dei suoi complici, anch'essi incappucciati. Questa sequenza al cardiopalma è avvenuta l'altra notte a Fiorenzuola al distributore di benzina Esso di via Emilia Parmense dove i ladri si erano appena impossessati di sigarette e di un cambiamonete.Se in questo caso il furto è stato disturbato dall'intervento della guardia giurata, è invece andato tutto liscio per un colpo analogo messo a segno, nella stessa notte, in un'altra stazione di servizio del capoluogo della Valdarda: quella della Tamoil.L'allarme all'Esso scatta poco dopo la mezzanotte. Il sistema di sicurezza installato nella stazione di servizio, collegato con la centrale operativa dell'Ivri, segnala la presenza di intrusi e immediatamente viene inviato sul poso un metronotte e sono avvertiti i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola. E' a quel punto che, appena arrivato davanti al distributore, il metronotte, proprio mentre scende dall'auto, vede i malviventi incappucciati. Alcuni si allontanano, uno di loro invece gli si avvicina e cerca di colpirlo con un pezzo di vetro. Grazie a una mossa fulminea, lui riesce a parare il colpo facendosi scudo con la portiera e si difende a sua volta sferrando colpi a raffica. Inizia così un accanito corpo a corpo che si conclude con la fuga del malvivente, che aveva il volto nascosto da un passamontagna. L'incappucciato sale a bordo di un'auto di colore grigio, forse un'Audi, su cui lo attendono altri malviventi e fa perdere le tracce.Sul posto sono poi sopraggiunti i carabinieri e, dai primi accertamenti compiuti nella stazione di servizio, è stato constatato che i ladri erano entrati nell'esercizio pubblico annesso sfondando la vetrata che si trova sul lato posteriore. Una volta dentro, hanno portato via un cambiamonete, denaro e sigarette.L'Esso non è l'unico distributore di Fiorenzuola finito l'altra sera nel mirino dei ladri. Un analogo furto è stato messo a segno alla Tamoil. Da quello che si è appreso, anche lì i ladri sono riusciti a introdursi nei locali interni e hanno preso di mira la cassa, portando con sè denaro per alcune centinaia di euro.

venerdì 18 aprile 2008

LAVORI USURANTI



Lavori usuranti, nuovo scontro

Linea dura di Confindustria sul decreto legislativo che il Governo sta preparando per esercitare la delega sui lavori usuranti (che scade il 31 marzo). Il provvedimento messo a punto dal ministero del Lavoro viene definito da Alberto Bombassei, vicepresidente di Confindustria per le Relazioni industriali, «elettoralistico» nel suo tentativo di «far saltare il tetto al lavoro notturno».«Dopo tre mesi di silenzio, il ministero del Lavoro, a pochi giorni dalla sua presentazione al Consiglio dei ministri, ci ha fatto vedere un testo molto diverso da quello che avevamo discusso nell'ambito dell'Osservatorio che avrebbe dovuto varare questo importante provvedimento», ha spiegato ieri in una nota Bombassei.Il ministero, sottolinea il vicepresidente di viale dell'Astronomia, con il consenso dei sindacati si è inventato una nuova soluzione, difficilmente giustificabile sulla base della legge delega, che in sostanza riconosce a tutti i lavoratori che, a turni, svolgono lavoro notturno, il beneficio di un anticipo del diritto al pensionamento. «Affermare che rientri nel concetto di lavoro usurante anche chi fa 64 notti l'anno – aggiunge Bombassei – non ha alcun riscontro con i parametri che erano stati previsti dal Protocollo sul Welfare del luglio scorso». La logica sostenuta dal ministero di aver voluto "spalmare" su un maggior numero di lavoratori il beneficio pensionistico, continua il vicepresidente di Confindustria, ha solo un valore elettoralistico, mentre la corretta applicazione dei criteri del Protocollo e della legge di delega avrebbe dovuto portare a riservare ai soli lavoratori effettivamente esposti a maggior disagio questo intervento agevolativo. «Aver abbandonato un criterio rigoroso già delineato dalla legge sull'orario di lavoro (le 80 notti) e aver aperto a criteri che non hanno riferimenti oggettivi se non la sola volontà di allargare la platea dei beneficiari – conclude Bombassei – potrà creare nuove situazioni di contenzioso sindacale in sede aziendale, ed espone i conti pubblici a gravi rischi, in quanto ogni previsione risulta, a questo punto, scarsamente attendibile».Poche ore dopo da Macerata lo stesso presidente di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo, ha puntato l'indice sull'urgenza «assai sospetta» con cui «si vuole procedere per la definizione dei lavori usuranti. Si propone una interpretazione molto lontana dalla legge delega che – secondo Montezemolo – rischia di ampliare a dismisura la platea di chi potrà anticipare l'età della pensione». Per sicurezza e lavori usuranti il numero uno di Confindustria auspica «seri ripensamenti nell'interesse generale. La fretta e le sirene della campagna elettorale sono evidentemente dei cattivi consiglieri».Sulla partita dei lavori usuranti oggi pomeriggio farà probabilmente il punto il ministro del Lavoro, Cesare Damiano, nel corso di una conferenza stampa di presentazione dei voucher in agricoltura. Fonti del ministero smentiscono tuttavia un'imminente presentazione del decreto sugli usuranti in Consiglio dei ministri.Chiede invece di accorciare i tempi Morena Piccinini, segretario confederale Cgil. «Il decreto va fatto – incalza la sindacalista – inserendo tra gli usuranti i turnisti, come da nostra espressa richiesta». (En.Ma.)