mercoledì 7 giugno 2017

ATTENZIONE : LAVORATORI DIPENDENTI

DIGITAL IMAGE

Ho sempre avvisato i lavoratori del pericolo di inadempienza da parte del proprio datore di lavoro nella sua figura di sostituto di Imposta, e di come fosse possibile tutelarsi. Infatti a conferma di ciò:

Se il datore di lavoro non ha effettuato la trattenuta alla fonte il lavoratore è tenuto a pagare di nuovo l'Irpef sulla busta paga nonostante abbia ricevuto lo stipendio al netto delle imposte.
È quanto chiarito dalla Cassazione in una recente ordinanza Cass. ord. n. 12113/2017 del 16.05.2017.

Fate buon uso di questo Articolo

Fonte:  La Legge Per Tutti.  Pubblicato il 1 giugno 2017. "Lo sai che?"

 { Senza ritenuta alla fonte, il dipendente paga due volte le tasse }

Se il datore di lavoro non paga le tasse per conto del dipendente, attraverso il meccanismo della ritenuta alla fonte, sarà quest'ultimo a doverle pagare. Questo perché, per la legge, sia il sostituto d'imposta (ossia il datore di lavoro) che il sostituito (ossia il lavoratore) sono responsabili in solido in caso di mancato versamento delle imposte da parte del primo. E ciò vale anche per i redditi da lavoro dipendente. È quanto chiarito dalla Cassazione in una recente ordinanza [1] che non poche critiche potrebbe sollevare. Ma procediamo con ordine e vediamo perché, senza ritenuta alla fonte, il dipendente paga due volte le tasse.
Quando un dipendente, assunto presso un'azienda, riceve la propria busta paga, ottiene l'importo già al netto delle tasse. Queste infatti vengono trattenute dal datore di lavoro e da lui versate all'erario per conto del primo. È il cosiddetto meccanismo della ritenuta alla fonte. Potrebbe però capitare che, nonostante il versamento dello stipendio al lavoratore al netto delle imposte, il datore non completi poi i suoi impegni e non restituisca allo Stato le imposte trattenute sulle varie buste paga. È vero: l'illecito lo commette l'azienda (non avendo effettuato la ritenuta alla fonte); tuttavia – secondo l'interpretazione sposata sino ad oggi dalla Cassazione – il dipendente è responsabile in solido con il primo. In altre parole, l'Agenzia delle Entrate può richiedere a quest'ultimo il pagamento delle tasse benché abbia già ricevuto una busta paga decurtata degli importi dovuti al fisco a titolo di Irpef. Con una conseguenza abbastanza banale e discutibile: il dipendente viene così costretto a pagare due volte le tasse.
In materia esiste anche qualche precedente di segno contrario e più favorevole al sostituto d'imposta. Ma si tratta, per lo più, di tribunali di primo e secondo grado. Secondo tali interpretazioni, il dipendente è responsabile in solido con l'azienda per il mancato versamento d'imposta solo quando riceve la busta paga al lordo dell'Irpef, mentre quando gli importi accreditati sul conto sono già stati decurtati delle tasse allora non si avrebbe responsabilità in solido (leggi Ritenute non versate: che fare?). Come dicevamo, però, la Cassazione è più favorevole alla tesi opposta, che vede l'Agenzia delle Entrate legittimata a richiedere il pagamento dell'Irpef sui redditi di lavoro dipendente tanto al lavoratore quanto al suo datore.
Perché mai il lavoratore sarebbe costretto a pagare due volte le tasse, specie se per una colpa non propria? Secondo la giustificazione fornita dalla Suprema Corte, egli ha sempre la possibilità di rivalersi contro l'azienda e, facendole causa, chiedere la restituzione delle somme che ha dovuto versare allo Stato a titolo di imposte sul proprio reddito. Non si considera però che difficilmente – specie nelle piccole realtà imprenditoriali – il lavoratore inizia un contenzioso con chi lo ha assunto se non quando i rapporti tra le parti sono ormai pregiudicati e incancreniti.
Dunque, se l'azienda non paga le tasse per conto del dipendente perché, pur avendo eseguito la ritenuta alla fonte, non ha materialmente versato tali importi allo Stato (evidentemente incamerandoli per sé), a doverle versare è lo stesso lavoratore. Che così riceverà una busta paga due volte più bassa: la prima perché ha subìto la ritenuta alla fonte, la seconda perché ha dovuto anticipare il pagamento dell'Irpef al posto del proprio datore.
Il lavoratore dipendente può, in definitiva, essere chiamato dall'Agenzia delle entrate a pagare nuovamente le imposte sul suo reddito, se il datore di lavoro non versa all'Erario le ritenute effettuate [2].

note

[1] Cass. ord. n. 12113/2017 del 16.05.2017.
[2] Ciò perché l'obbligo di ritenuta del sostituto d'imposta (il datore di lavoro), di cui all'art. 64, co. 1, dpr. 600/1973, non esclude che anche il sostituito (lavoratore) debba ritenersi già originariamente obbligato solidale al pagamento dell'imposta e, quindi, soggetto ad accertamento e poi riscossione per le imposte poi effettivamente non versate dal sostituto, salvo il diritto di regresso.
Il Segretario Regionale UNAL

mercoledì 17 maggio 2017

Gruppo Secur: stato di agitazione proclamato da UNAL e Cisal-Sinalv

A seguito della proclamazione dello Stato di agitazione proclamato nei confronti del gruppo Secur quest'ultimo ci ha convocato unitariamente alla Cisal sinalv in data 19 maggio per discutere delle problematiche riguardanti lo stato di agitazione

lunedì 23 gennaio 2017

VIGILANZA IN SARDEGNA



Da più parti si continua a denunciare i soprusi che le GpG subiscono continuamente. Dai mancati riconoscimenti dei propri diritti al mancato rispetto della loro dignità di uomo e della propria famiglia.  Continue denunce indirizzate  ai datori di lavoro e alle istituzioni per la mancata sicurezza personale, del proprio posto di lavoro, per le mancate retribuzioni, per il mancato rispetto delle leggi e e del CCNL, per la mancata sensibilità e presenza  attiva da parte delle OO.SS. Mancanze che sfociano con gesti estremi.
Inoltre, al di là del gravissimo atteggiamento delle azienda, resta perennemente aperto il tema legato alle regole sugli appalti, dalla mancanza totale di norme che ne disciplinino la materia, norme anche regionali, norme atte a mettere al sicuro i lavoratori e gli stessi servizi offerti. 
Una prima richiesta/proposta dell' l'UNAL: "Guardando alla realtà della Sardegna avere quindi  una legge regionale che dia indirizzi certi sulle modalità di predisposizione delle gare d'appalto, con regole chiare e trasparenti che impongano il divieto assoluto di gare al massimo ribasso, che contemplino il costo del lavoratore e il giusto guadagno della azienda (tra un min. / max,), responsabilizzando Azienda e Committenza sul rispetto delle norme di legge, di contratto e di tutela della salute e sicurezza."
Una seconda richiesta/proposta dell' l'UNAL: : "Per eliminare una parte delle insolvenze delle aziende nei confronti dei loro lavoratori sarebbe auspicabile che il pagamento delle retribuzioni agli operatori avvenisse direttamente da parte delle committenze  senza dover attivare procedure burocratiche, lunghe e difficili, come le ingiunzioni di pagamento."
Due semplici idee che se attuate darebbero una svolta decisiva all'intero comparto Vigilanza. Dando serenità nel mercato, la sicurezza di un futuro sereno per tutti i lavoratori, la garanzia di sopravvivenza alle singole Aziende: senza che queste ultime ricorrano a sotterfugi vari.

lo staff UNAL Regione Sardegna

martedì 3 gennaio 2017

RINNOVO CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ, GRUPPO SECUR SPA

















                                                                                  

Questo articolo per rasserenare i dipendenti del Gruppo Secur S,p,A. e i dipendenti della Nuova Sicurvis con buona pace di tutti. Sunto dell’incontro:


In  data  11/12/2015  l’  azienda  Gruppo  Secur  s.p.a  ha  stipulato  e  attivato  con  le  OO.SS.un  contratto  di  solidarietà  al  fine  di  scongiurare  un  licenziamento  di  92  unità.  Circa  sei  mesi  dopo  L’UNAL,  la  CISAL,  la  SINALV  chiedevano  alcuni  incontri  chiarificatori  con  l’azienda  Gruppo  Secur  per  fare  il  punto  della  situazione  per  verificare  gli  sviluppi  ottenuti  a  seguito  dell’applicazione  del  contratto  di  solidarietà  adottato.  Incontri  avvenuti  sia  col  Direttore  tecnico  Cotza    sia  con  l’Institore  Impalà.
 In  data  02/01/2017  l’  azienda  Gruppo  Secur  s.p.a    ripropone  l’apertura  di  un  nuovo  contratto  di  solidarietà,  facendo  ricorso  ad  una  proroga  dell’istituto  del  Contratto  di  solidarietà  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.21  comma  1  lettera  “C”  e  comma  5  del  D.Lg  148/2015  a  valere  per  il  periodo  dal  15/01/2017  al  15/01/2018,  per  complessivi  dodici  mesi,  onde  poter  scongiurare  il  ricorso  a  riduzioni  di  personale.  Le  parti  hanno  concordato,  dopo  una  attenta  situazione  economica/produttiva  aziendale  le  motivazioni  promosse  dalla  Direzione  Aziendale
La  Società  disporrà  l’anticipazione  ai  lavoratori  interessati  alle  singole  scadenze,del  trattamento  di  integrazione  salariale  previsto  dalle  norme  di  legge,salvo  buon  fine-
 CONCORDANO  sulla  gestione  di  n.65  lavoratori  in  esubero  il  ricorso  ad  una  proroga  dell’istituto  del  Contratto  di  Solidarietà.  La  verifica  dell’attuazione  del  contratto  di  Solidarietà  avverrà  in  sede  aziendale  ogni  sei  mesi-
Infine, nella lunga e pacata discussione chiarificatrice con tutte quattro le OO.SS. presenti, il dr. Masala, rappresentante l’azienda, sfatando tutte le  false e tendenziose dicerie, ha tenuto a precisare che  è ferma intenzione del Gruppo Secur acquisire l’azienda, tale atto dovrebbe avvenire entro Marzo, e che è stato rinnovato l’appalto del gruppo ENI.  ((errata corrige – pardon lapsus))
Il Segretario  Regionale  UNAL