sabato 19 luglio 2008

DAL QUOTIDIANO "IL SALERNITANO"


Da “Il Salernitano” del 21 Agosto 2007


Gli esponenti del sindacato evidenziano anche il fatto che vengono forniti giubbotti antiproiettile obsoleti. DENUNCIATO UN ISPETTORE DI POLIZIA L'agente accusato di omissione di atti di ufficio dal Segretario provinciale del Sindacato nazionale guardie giurate FRANCESCO PELLEGRINO, ORA ATTUALE SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE DELL'UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO - UNAL. Il poliziotto aveva effettuato un controllo ad un vigilante a S. Lucia

CAVA DE' TIRRENI-
Esposto contro un ispettore di polizia accusato di omissione di atti di ufficio dal sindacato. Ci sarebbero pesanti irregolarità nell'espletamento dei compiti istituzionali, a carico di un ispettore in forza alla Divisione amministrativa della Questura di Salerno. La denuncia parte al Segretario Francesco Pellegrino, ed è trasmessa ai Ministeri dell’Interno e di Grazia e Giustizia, alla Questura e alla Procura della repubblica di Salerno al Capo della Polizia.
In una recente visita presso la Banca Popolare “Emilia Romagna” di S.Lucia di Cava, il suddetto ispettore inviato in quella sede per un normale controllo nei confronti della Guardia Giurata Giuseppe Monteleone, avrebbe proceduto <> scrive Pellegrino, <>. In sostanza, secondo il denunciante Francesco Pellegrino, l’ispettore di polzia avrebbe omesso “volontariamente” di controllare se il dipendente era in possesso delle attrezzature radio che normalmente vengono date in dotazione al personale, e che sono necessarie per consentire i normali collegamenti con la centrale operativa dell’istituto, e di visionare il giubbotto antiproiettile che la Guardia Giurata indossava al momento. <>, sostiene Francesco Pellegrino, che, se eseguito, <>, deduce Pellegrino, <>. Dal canto suo l’ispettore di polizia si difende sostenendo che ha fatto solo il suo dovere.
Il Segretario del suddetto sindacato lamenta anche il fatto che, ad una sua precedente analoga denuncia alla Prefettura di Salerno, riguardante la guardia giurata Giuseppe Citro, non sia stato dato alcun riscontro.

giovedì 17 luglio 2008

CODICE DI CONDOTTA CONTRO IL MOBBING


17/07/2008
Caragnano Roberta
Un codice di condotta contro le molestie sessuali, le discriminazioni e il mobbing
La giunta regionale pugliese ha adottato con delibera n. 280 del 4 marzo 2008 il “Codice di condotta per la prevenzione di molestie sessuali, discriminazioni e mobbing” che verrà esposto negli uffici di circa 3.000 dipendenti dell'amministrazione regionale.
Con tale Codice la Regione Puglia e le altre regioni che hanno già deliberato su questi temi vogliono rispondere a quanto richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica che con una direttiva ministeriale del 24 marzo 2004 sollecitava le pubbliche amministrazioni ad attivarsi per realizzare e mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita e delle prestazioni.
Il documento segue inoltre, l’istituzione, nel 2006, di due comitati, il Comitato per le Pari Opportunità ed il Comitato sul Fenomeno del Mobbing, creati con il precipuo intento di formulare una proposta di codice di condotta.
Il “Codice di condotta per la prevenzione di molestie sessuali, discriminazioni e mobbing” riporta alcune definizioni importanti. Ad esempio tra le discriminazioni viene annoverata la discriminazione indiretta: una disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento apparentemente neutri che “possono mettere le persone appartenenti a un determinato genere, le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di diversa razza o origine etnica, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale, in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”.
La molestia viene, poi, distinta in:
- molestia morale nel caso di “comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse a sesso, religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”;
- molestia sessuale nel caso di “comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”.
Il Codice di Condotta riporta, a riguardo, diversi esempi di comportamenti discriminatori.
Tra le molestie morali vengono indicate le “offese, intimidazioni, calunnie, insulti, rimproveri, diffusione di notizie riservate, insinuazioni su problemi psicologici o fisici della persona che inducono la stessa ad assentarsi ripetutamente o ogni altra azione di svalutazione della persona che comporti effetti tali da rendere il soggetto bersaglio di critiche infondate, minando la sua autostima e rendendolo debole e vulnerabile”. Ma anche “danni alla professionalità dell'individuo” (minacce di licenziamento, dimissioni forzate, trasferimenti immotivati, discriminazioni salariali,...) o i “tentativi di emarginazione e isolamento quali cambiamento indesiderato delle mansioni o dei colleghi di lavoro con intento persecutorio, limitazione della facoltà di espressione o eccessi di controllo”.
Tra le molestie sessuali sono indicati atti o comportamenti che, esplicitamente o implicitamente, utilizzino a scopo ricattatorio i “poteri e le facoltà derivanti dalla posizione lavorativa per ottenere prestazioni sessuali, promettendo (o vantando di poter influenzare) decisioni vantaggiose ovvero minacciando (o vantando di poter influenzare) decisioni svantaggiose”.
Sono indicati, altresì, “comportamenti e osservazioni verbali sessiste mirate a trasmettere atteggiamenti di ostilità, offensivi, che implicano una concezione inferiore dell'altro sesso” o “richieste, insinuazioni, pressioni, inappropriati e offensivi tesi ad ottenere e a proporre prestazioni sessuali”.
Tuttavia la parte, che sembra preoccupare alcuni operatori del diritto, in merito alle reali applicazioni che ne scaturiranno, é quella relativa alla citazione, tra le molestie sessuali, di “contatti fisici a sfondo sessuale non desiderati, provocati intenzionalmente, non graditi e imbarazzanti” o “attenzioni a sfondo sessuale reiterate verso chi non le accetti”.
Si intendono tra questi anche “apprezzamenti verbali sul corpo, sguardi insistenti e gesti alludenti al rapporto sessuale, discorsi a doppio senso a sfondo sessuale, esposizione di materiale pornografico, allusioni alla vita privata sessuale” e “contatti corporei fastidiosi (pizzicotti, pacche, carezze, ecc.)”.
Il Codice si occupa anche di mobbing, intendendo esso “una forma di violenza morale o psichica nei confronti di uno o più lavoratrici o lavoratori posta in essere nell'ambito del contesto lavorativo dal datore di lavoro, dai dirigenti o da altri dipendenti”.
Un violenza caratterizzata da “una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un'afflizione lavorativa idonea a ledere la dignità o l'equilibrio psico-fisico dei soggetti danneggiati”.
Riguardo all’interpretazione dei comportamenti “a rischio” il comma 6 dell’articolo 3, relativo alle molestie sessuali, dice che “spetta a chi agisce stabilire se il comportamento possa essere tollerato ovvero considerato offensivo o sconveniente dal lavoratore o dalla lavoratrice verso cui l'azione è diretta”.
Nell’articolo 6 il principale organo di vigilanza indicato è invece quello dei responsabili (o delle responsabili) delle strutture e degli uffici e nel caso fossero proprio questi responsabili ad essere i molestatori, entrano in gioco i Comitati, già citati, che “ognuno per le proprie competenze, nelle ipotizzate violazioni del Codice di Condotta, fanno proposte finalizzate alla soluzione del caso e, qualora individuino responsabilità da parte di singoli o di gruppi, segnalano il caso al preposto Ufficio Disciplinare”.

mercoledì 16 luglio 2008

COMPORTAMENTO ANTISINDACALE

LAVORO - Comportamento antisindacale della Telic Gruppo Abramo Postato da Francesco VALLONE il Martedì, 15 luglio @ 20:34:23 CEST Contributo di Francesco VALLONE
riceviamo e pubblichiamo
Mancato rispetto degli accordi sottoscritti, apertura della vertenza dei collaboratori non confermati; stabilizzazione dei collaboratori ancora in azienda; mancato rispetto delle conciliazioni sindacali; violazione della normativa sui turni di lavoro. Questi i temi che saranno al centro dell’assemblea dei lavoratori della Telic, convocata da CISL e la FISTel di Catanzaro, “constata - spiega una nota - l’impossibilità di poter svolgere delle regolari assemblee sul posto di lavoro, annunciano la convocazione di una Assemblea Pubblica per discutere delle tante problematiche lavorative insorte con l’azienda Telic. L’assemblea si svolgerà al ristorante “Gardenia”, vicino alla Stazione FS di Caraffa, il prossimo 17 luglio nei seguenti orari: dalle 12 alle 14, dalle 14 alle 16 e dalle 16 alle 18. La Cisl e la FISTel di Catanzaro denunciano “una continua violazione delle regole sindacali e degli accordi sottoscritti e pertanto invitano tutti i lavoratori a partecipare all’assemblea pubblica per dare all’azienda TELIC un segnale forte di risolutezza e determinazione e dimostrare che, nonostante le intimidazioni che subiscono giornalmente, i lavoratori non intendono rinunciare ai loro diritti”.

lunedì 14 luglio 2008

MOBBING : OPERAIO RISARCITO


Sentenza del tribunale favorevole al lavoratore che era stato messo a lavare i vetri e pulire il cortileLui: «Rimproveri continui e ferie negate»
Mobbing in fabbrica, operaio risarcitoL’Elektra srl di Casier dovrà pagare 10 mila euro al suo ex magazziniere
Azienda condannata per mobbing nei confronti di un operaio assunto da 6 mesi. La sentenza è stata pronunciata alcuni giorni fa dal tribunale di Treviso: Elektra srl di Casier, specializzata nella produzione di macchine da caffè, dovrà risarcire 10 mila euro e pagare le spese legali a un suo ex dipendente che aveva denunciato pesanti vessazioni da parte dell’azienda.M.V. di Zero Branco oggi ha un’attività in proprio. Tra l’8 aprile 2002 e il 2 dicembre 2003, ha lavorato alla Elektra di Dosson di Casier, assunto come operaio di terzo livello. L’uomo svolgeva la mansione di magazziniere e manovratore di muletto. Questo, almeno, all’inizio perché quando i rapporti con la direzione sono degenerati, si è trovato a dover svolgere compiti di pulizia: spazzare il piazzale esterno e lavare i vetri della sede aziendale. Una mansione inutuile e umiliante che ha infine indotto l’operaio a licenziarsi e ad avviare la causa per mobbing conlusasi qualche giorno fa con la sentenza di condanna della società, pronunciata dal giudice del lavoro di Treviso Massimo De Luca. L’operaio, assistito dall’avvocato Alessandro Gallo, ha ottenuto un risarcimento danni di 10 mila euro e il pagamento delle spese legali. Il primo episodio denunciato da M.V. risale al gennaio 2003 quando il lavoratore chiede un giorno di ferie per poter accompagnare la madre invalida a una visita medica e si sente rispondere negativamente malgrado il capomagazziniere gli avesse dato il via libera. Qualche giorno più tardi scattano i rimproveri da parte del responsabile della logistica per aver portato a casa le chiavi del magazzino (che riportò in azienda la sera stessa) e per essersi allontanto dal luogo di lavoro prima della fine del suo orario (in realtà si trovava in un altro reparto). A maggio del 2003 l’operaio chiede alcuni giorni di ferie per il mese di luglio, quando è prevista la nascita del figlio. Ancora una volta la direzione risponde negativamente. Sempre a maggio resta vittima di un incidente sul lavoro, quando un pezzo in lavorazione, del peso di 2 chili, gli cade sulla fronte: accompagnato al pronto soccorso, gli viene diagnosticata una malattia di 1 mese. Quando l’uomo rientra in fabbrica, scopre di non aver più il suo posto di lavoro: Elektra ha assunto un altro operaio con le sue stesse mansioni, mentre cominciano a circolare voci su un suo licenziamento. Nel frattempo viene destinato a una nuova occupazione che rappresenta un demansionamento e una dequalificazione: deve spazzare il piazzale esterno e lavare i vetri. Ma non basta: M.V. deve svolgere quell’attività (a cui nessuno sarebbe stato in precedenza destinato, secondo la memoria presentata al giudice) sotto il sole di fine giugno. L’uomo sarebbe stato addirittura diffidato dall’aver contatti con gli altri dipendenti. Una situazione pesante che provocò nell’operaio anche uno stato di depressione.
(14 luglio 2008)
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sabato 12 luglio 2008

DATORE DI LAVORO PUO' ESSERE ALLONTANATO SE MINACCIA I DIPENDENTI


Cassazione: vessazioni e minacce ai dipendenti? Datore di lavoro può essere allontanato dalla città
D'ora in avanti il datore di lavoro che sottopone a vessazioni e minacce i propri dipendenti rischia l'allontanamento dalla città in cui ha sede la sua azienda. Parola di Cassazione. I Giudici del Palazzaccio infatti hanno confermato la misura coercitiva del divieto di dimora nei confronti di due datori di lavoro che sottopagavano i propri dipendenti, minacciandoli di licenziamento nel caso in cui avessero deciso di denunciare i fatti. Secondo la Corte (Sentenza 28682/2008 della II sezione penale) un comportamento del genere configura reato di estorsione aggravata e continuata e pertanto l'allontanamento dalla citta' e' una misura "adeguata, siccome l'unica idonea a recidere il legame degli indagati con l'ambiente lavorativo". I due datori erano stati scoperti attraverso delle intercettazioni da cui era emerso che gli indagati avevano la consuetudine "di pagare i dipendenti con gli assegni, salvo poi farsi restituire la differenza al fine di rendere piu' difficoltosa l'acquisizione di documentazione afferente la condotta illecita". Questo comportamento e' andato avanti per lungo tempo giacché i dipendendi avevano preferito sottostare alla minaccia vista la difficoltà a trovare altre opportunita' di lavoro. Alla fine vi è stata una denuncia collettiva che ha portato alla misura coercitiva del divieto di dimora. Inutile il ricorso in Cassazione. Piazza Cavour ha ribadito la legittimità del provvedimento ricordando che "nel caso in cui il datore di lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei confronti di proprie lavoratrici dipendenti, costringendole ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro era di gran lunga superiore all'offerta e quindi, ponendo le dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivale a perdere il posto di lavoro, e' configurabile il delitto di estorsione" previsto e punito dall'art. 629 C. p.. In tal caso dunque il datore di lavoro rischia di essere cacciato dalla citta' in attesa del processo. (Data: 11/07/2008 15.09.00 - Autore: Roberto Cataldi)

giovedì 10 luglio 2008

IL SEGRETARIO NAZIONALE DELL'UNAL PELLEGRINO A PROPOSITO DEGLI ULTIMI ASSALTI AI FURGONI PORTAVALORI



DOPO OGNI RAPINA AD UN FURGONE PORTAVALORI, I SOLITI PERSONAGGI CHE "RAPPRESENTANO" LE GUARDIE GIURATE, SI ADOPERANO NELL'INDIRIZZARE MISSIVE A DESTRA E A MANCA, CON IL SOLO SCOPO DI FARSI DELLA PUBBLICITA' GRATUITA. PUR ESSENDO BEN CONSAPEVOLI CHE QUELLE LORO MISSIVE RESTERANNO LETTERA MORTA, IN QUANTO NESSUN POLITICO SI IMPEGNERA' MAI PER IL SETTORE DELLA VIGILANZA PRIVATA, E DI CONSEGUENZA PER LE GUARDIE GIURATE. IL SETTORE DELLA VIGILANZA PRIVATA IN ITALIA ANDRA' AVANTI SEMPRE NELLO STESSO IDENTICO MODO IN CUI E' ANDATO SINO AD OGGI, NON CONVIENE A NESSUNO MODIFICARE LO STATO DI COSE, TANTO PER UNA GUARDIA GIURATA CHE MUORE DURANTE UN ASSALTO AD UN PORTAVALORI, VE NE SONO ALTRE 100 PRONTE AD ESSERE RACCOMANDATE DAI VARI POLITICI O PERSONAGGI CHE POSSONO INFLUIRE SULL'IMPUNITA' DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA, I QUALI SONO GESTITI IN GRAN PERCENTUALE DA PERSONE CHE NON SONO I VERI TITOLARI, MA PRESTANO IL LORO NOME A PERSONAGGI CHE PER VARI MOTIVI NON POSSONO FIGURARE COME I REALI PROPRIETARI DEGLI ISTITUTI E LE AUTORITA' PREPOSTE FANNO FINTA DI NIENTE, NEMMENO QUANDO COME E' ACCADUTO A SALERNO E A NAPOLI DOVE DEI PROPRIETARI DI ISTITUTI DI VIGILANZA, LE QUALI LICENZE SONO INTESTATE PERSONALMENTE AD ESSI, SONO FINITI IN CARCERE PER AVERE TRUFFATO LA REGIONE CAMPANIA, HANNO AVUTO IL BENCHE' MINIMO PROBLEMA PER LA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA'.
E DI FRONTE A QUESTE COSE C'E' ANCORA CHI TROVA IL TEMPO DI SCRIVERE AI POLITICI CON LA SPERANZA CHE QUESTI FACCIANO QUALCOSA, IL QUALCOSA POTREBBE ACCADERE SOLAMENTE CON L'IMPEGNO DEI DIRETTI INTERESSATI CHE SONO SOLTANTO LE GUARDIE GIURATE, LE QUALI PUR DI MANTENERE I LORO PICCOLI "PRIVILEGI" DEL TIPO QUALCHE ORA DI STRAORDINARIO ( MAGARI PAGATO FUORI BUSTA) IL POSTO DI LAVORO VICINO CASA ecc.ecc. SUBISCONO TUTTO IL RESTO COMPRESO QUELLO DI ESSERE AMMAZZATI PER NEMMENO 40 EURO AL GIORNO E NON TROVANO NE' LA FORZA NE' LA DIGNITA' DI UNIRSI E DI METTERE FINE AD UNA SITUAZIONE CHE ANDRA' AVANTI ALL'INFINITO, CON LA BUONA PACE SIA DEI PADRONI CHE DEI POLITICI CHE DA QUESTO STATO DI COSE NE TRAGGONO PROFITTO PRIMA DI OGNI CAMPAGNA ELETTORALE, PER RAZZOLARE VOTI DA LAVORATORI CHE SPERANO IN UN LORO AIUTO.
IL SOTTOSCRITTO MAI SCRIVERA' A CHICCHESSIA PER I MOTIVI SOPRACITATI, PERCHE' SE ALLE SPALLE NON VI E' UNA MASSICCIA PRESENZA DI LAVORATORI CHE MANIFESTANO PER IL RISPETTO DEI LORO SACROSANTI DIRITTI(COSA CHE LA GUARDIE GIURATE MAI HANNO FATTO) NESSUNO DARA' MAI ASCOLTO ALLE SOLITE MISSIVE LANCIATE, RIPETO A SCOPO PUBBLICITARIO PER FAR VEDERE CHE SONO ATTENTI AI PROBLEMI.
EGREGIE, GUARDIE GIURATE, FINCHE' IL VOSTRO COMPORTAMENTO SARA' QUESTO, CONTINUERETE A MORIRE SULLE STRADE D'ITALIA, E NESSUNO DICO NESSUNO SI PREOCCUPERA' MAI DI VOI E DELLE VOSTRE FAMIGLIE.
UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO

IL SEGRETARIO NAZIONALE

FRANCESCO PELLEGRINO

SABATO 05 Luglio 2008